Dopo la separazione, da quando decorre il termine di tre anni per chiedere il divorzio?
Dal giorno in cui i coniugi sono comparsi personalmente davanti al presidente del tribunale nella causa di separazione (consensuale o giudiziale). E dunque – di regola – dalla prima udienza che si è tenuta nel procedimento di separazione.
Sto cercando un accordo per giungere ad un divorzio congiunto, mia moglie lavora ma insiste per avere un assegno di divorzio, anche di poche centinaia di euro, questo cosa comporta?
La sua situazione concreta deve essere valutata con l’aiuto di un avvocato, il quale potrà aiutarla a considerare cosa stabilirebbe un giudice – sulla base della legge vigente - nel caso in cui non si arrivasse ad un accordo sul divorzio congiunto. In questo modo lei potrà giungere ad un accordo davvero giusto ed equo.
Tenga presente che la titolarità di un assegno periodico di divorzio (non importa di quale ammontare) fa acquistare all’ ex coniuge diritti sul TFR percepito dall’altro, nonché diritti sulla pensione di reversibilità.
Sto cercando un accordo per giungere ad un divorzio congiunto e sto valutando la possibilità di ricevere l’assegno di divorzio in un’unica soluzione. Mio marito propone una somma che secondo me è troppo bassa. Come si calcola questo assegno e quali conseguenze comporta?
Le parti possono concordare che l'assegno di divorzio venga corrisposto "una tantum", in un'unica soluzione.
L’ammontare di questo assegno viene liberamente stabilito dai coniugi, ma il tribunale dovrà verificare che l'importo sia equo.
Non si può dunque prevedere una somma simbolica o sproporzionata rispetto alle condizioni economiche delle parti.
Il suo avvocato potrà consigliarla, valutando l’equità dell’assegno sulla base della capitalizzazione dell’assegno periodico al quale lei potrebbe ipoteticamente aver diritto.
Tenga inoltre presente che il coniuge che riceve l'assegno "una tantum" non può vantare successivamente alcuna pretesa patrimoniale.
Lei non avrà quindi diritto ad una quota del TFR percepito dall’ex coniuge, né alla pensione di reversibilità. Ed inoltre, non potrà in futuro proporre nessuna domanda di contenuto economico: per esempio, non potrà chiedere un aumento dell'assegno di divorzio, anche se peggiorano – per qualsiasi motivo - le sue condizioni economiche, o se migliorano le condizioni del suo ex marito.
Anche il suo ex marito, d'altra parte, non potrà proporre domande di contenuto economico: non potrà, per esempio, chiedere la riduzione dell'assegno pagato.
Percepisco un assegno mensile dal mio ex marito, fra qualche anno andrà in pensione, quali sono esattamente i miei diritti sul suo TFR? Inoltre il mio ex marito si è risposato, ho ancora diritti sulla pensione di reversibilità?
L’ex coniuge che – come lei – è titolare di un assegno periodico di divorzio ha diritto, se non è passato a nuove nozze, ad una percentuale del TFR percepito dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, anche se quest’ultima indennità viene a maturare dopo la sentenza di divorzio.
Tale percentuale è pari al 40% del totale, ma calcolato solo in relazione agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio (nella durata del matrimonio vanno ricompresi gli anni in cui i coniugi sono stati separati, perché il matrimonio dura fino alla pronuncia di divorzio).
Il coniuge divorziato che è titolare di un assegno periodico di divorzio e non è passato a nuove nozze, inoltre, ha diritto a percepire la pensione di reversibilità, se il rapporto di lavoro dal quale trae origine il trattamento pensionistico è anteriore alla sentenza di divorzio.
Se il coniuge superstite ha i requisiti per la pensione di reversibilità, dovrà chiedere al Tribunale di attribuirle una quota della pensione e degli altri assegni spettanti al coniuge superstite.
Tre anni fa è stata emessa la sentenza di divorzio che ha affidato i nostri due figli minori alla madre… io avevo chiesto un affidamento congiunto… ora che è entrata in vigore la nuova legge sull'affidamento condiviso cosa cambia per me?
Il regime di affidamento e di visite dei suoi figli resta quello stabilito in sentenza.
Lei può chiedere una modifica di tali previsioni sulla base della legge n. 54 del 2006, la quale prevede che il normale regime di affidamento è quello condiviso. La domanda va proposta con il procedimento di modifica delle condizioni del divorzio.
Da qualche anno ho una relazione con un uomo divorziato con un figlio di sette anni. La ex moglie del mio compagno, con ricatti e minacce, gli impedisce di farmi frequentare e vedere il bambino. Questo crea molti problemi a noi, ma anche al rapporto fra padre e figlio… Nei fine settimana il mio compagno deve scegliere se stare con me o con il bambino. Legalmente è lecito questo comportamento della madre?
Tale comportamento potrebbe considerarsi lecito se lei fosse una figura negativa per il bambino, se il suo comportamento fosse pregiudizievole per la salute o per l’integrità psichica del minore.
Il figlio, per la sua crescita equilibrata, ha il diritto di conoscere la verità sul rapporto fra i genitori e sulla loro vita.
E pertanto il suo compagno, con tutte le precauzioni ed il tatto richiesti dall’età del bambino, potrà gradualmente introdurla nella vita del figlio, sempre – giova ribadire – rassicurando il piccolo sulla costanza del suo affetto per quest’ultimo, con la sensibilità necessaria.
Ciò non potrà portare ad alcuna conseguenza negativa, né a livello legale, né - tanto meno - a livello emotivo nella costruzione del rapporto fra padre e figlio.
Sono divorziato da diversi anni con un figlio di quindici anni…da qualche tempo mio figlio rifiuta di vedermi e la mia ex asseconda questo suo comportamento…che fare?
Credo che la questione debba essere sottoposta ad uno psicoterapeuta, il quale potrà aiutarla a capire le ragioni profonde del rifiuto del ragazzo e consiglirle il miglior comportamento da tenere per tentare di risolvere il problema.
Dal punto di vista legale occorre considerare che la nuova legge sull’affidamento condiviso ha introdotto la possibilità di ammonizione e/o di condanna di uno dei genitori al risarcimento del danno a favore dell’altro o del figlio, nel caso in cui non rispetti le disposizioni previste e renda difficoltosa la gestione dell’affidamento condiviso.
Questo perché può accadere che i figli vengano condizionati dal genitore convivente ed indotti ad allentare o perfino a rifiutare il rapporto con l’altro genitore.
Quando il figlio è un minore in tenera età la difficoltà o impossibilità di frequentazione con il genitore non affidatario è chiaramente imputabile alla volontà ostativa dell’ altro genitore.
Diverso è il caso del figlio adolescente che rifiuti i rapporti con il genitore non convivente: in questo caso il giudice dovrà valutare – grazie ad una consulenza tecnica d’ufficio svolta da psicologi ed assistenti sociali – le ragioni del rifiuto.
Va comunque considerato che per la legge il fanciullo capace di discernimento ha diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo riguarda. Il giudice deve poi tenere conto di tale opinione. E pertanto il figlio capace di discernimento non può essere costretto a frequentare il genitore non affidatario qualora non lo voglia. L’opinione espressa dal minore dovrà dunque essere rispettata tanto che sia il frutto di una decisone autonoma, meditata e critica, tanto che sia il derivato di influenze esercitate dall’ambiente familiare in cui egli vive.
E’ dunque opportuno che ciascun genitore conservi un rapporto assiduo e continuo, anche se problematico, con il proprio figlio fin dall’età infantile e che assuma immediatamente le iniziative legali che l’ordinamento contempla, nel momento stesso in cui sorge il problema.
Da qualche mese il mio ex marito non paga il 50% delle spese straordinarie che ho sostenuto per i nostri figli, come stabilito nella sentenza, che fare?
Per recuperare queste somme occorre chiedere al giudice un decreto ingiuntivo, documentando con ricevute, scontrini e fatture le spese sostenute per i ragazzi. La sentenza di divorzio, infatti, permette di agìre in via esecutiva (pignoramento) solo per l’assegno di mantenimento, che è già definito nel suo preciso ammontare con un provvedimento che costituisce, per l’appunto, un titolo esecutivo.
Sono divorziato da sei anni e pago un assegno alla mia ex moglie per il mantenimento di nostro figlio. Oggi il ragazzo è maggiorenne e lavora, posso interrompere il pagamento dell'assegno?
Lei non ha più il dovere di pagare per il mantenimento di suo figlio, giacchè il giovane è autonomo, ma ciò deve essere accertato dal Tribunale, con un procedimento di modifica delle condizioni del divorzio. Per evitare ogni contestazione futura, è bene rivolgersi prima ad un avvocato.
Il procedimento di modifica delle condizioni del divorzio potrà essere non contenzioso, se trova un accordo con la sua ex moglie.
Sono divorziato da molti anni, pago un consistente assegno di divorzio alla mia ex moglie che oggi vive con il suo nuovo compagno, dal quale ha avuto una bambina. Il nuovo compagno della signora è molto facoltoso, vivono in una villa lussuosa, fanno viaggi esotici… Io ho avuto problemi con il mio lavoro di recente… devo continuare a pagare l'assegno?
La legge prevede che è possibile chiedere una modifica delle condizioni del divorzio quando mutano le condizioni economiche degli ex coniugi.
Se i problemi che lei ha avuto con il lavoro hanno comportato una riduzione del suo reddito, può senz’altro chiedere una riduzione (o revoca) dell’assegno di divorzio.
Anche la convivenza della sua ex moglie con il nuovo compagno, se – come sembra, considerata anche la nascita di una figlia – ha carattere di stabilità, è una circostanza che può indurre il giudice a prevedere la riduzione o la revoca dell’assegno di divorzio a suo tempo previsto in favore della sua ex moglie.
Per chiarire un dubbio su una questione concreta e urgente è possibile chiedere supporto agli avvocati del network Dol con i servizi Consulenza telefonica e Consulenza in studio.