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E' REATO INDURRE LA FIGLIA MINORE A "TAGLIARE I PONTI" CON IL PADRE

da dirittoegiustizia.it del 5 ottobre 2011
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 35313/2011 depositata il 29 settembre, ha confermato la condanna a una mamma che, eludendo dolosamente un provvedimento del giudice, ha messo la figlia minore contro il padre, inducendola a rifiutare ogni rapporto con quest’ultimo.

Il caso. Una donna veniva condannata alla pena di 4 mesi di reclusione (pena rideterminata in appello a euro 600) per non aver eseguito dolosamente un provvedimento del giudice civile, in merito all’affidamento della figlia minore (art. 388, comma 2, c.p.).
In pratica, la donna aveva impedito al padre di incontrare la figlia nei giorni stabiliti dal giudice. Oltre al giudice di primo grado, anche la Corte distrettuale, a sua volta, aveva evidenziato il notevole condizionamento psicologico esercitato dalla madre sulla figlia minore a lei affidata, determinando così nella bimba «il rifiuto a coltivare un equilibrato rapporto con il padre». Per questo, e a seguito dell’intervento dei servizi specialistici, la donna era stata sospesa per 6 mesi dalla potestà genitoriale.

Nel ricorso per cassazione, presentato dall’imputata, si sottolinea che la sua condotta era stata ispirata soltanto dalla volontà di evitare traumi alla figlia, provocati dal comportamento aggressivo del suo ex marito.

L’astio per il marito ha influito negativamente sul rapporto padre-figlia. La Corte Suprema ha precisato, avallando quanto osservato dai servizi sociali, che il pesante condizionamento psicologico, esercitato dalla ricorrente sulla minore, aveva determinato nella bimba un forte disagio, portandola a rifiutare la figura paterna.
I giudici di legittimità hanno evidenziato che il rifiuto della minore è conseguenza del condizionamento psicologico subìto dalla bambina, sin dai primi anni della sua crescita, proprio ad opera della madre. Il ricorso viene quindi rigettato e la donna condannata al pagamento delle spese di giudizio.


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