Cassazione: non opera in automatico presunzione di concepimento del figlio durante matrimonio se donna dichiara il bambino figlio naturale
Sorge in capo al padre biologico l’obbligo di mantenimento del figlio nato da una breve relazione extraconiugale. Inoltre, secondo gli Ermellini non opererà la presunzione di concepimento del bambino durante il matrimonio, se la donna ha dichiarato il figlio come naturale: la donna infatti, ai tempi del concepimento era sposata con un altro uomo.
A dirlo è una recente sentenza della Corte di Cassazione. La prima sezione civile del Palazzaccio, con la sentenza n. 9300 del 2010 ha stabilito che “la non operatività della presunzione di cui all’art.232 c.c., di concepimento del (bambino) durante il matrimonio della (donna) con (suo marito) già derivava – non solo dall’avere i due interrotto la loro relazione ma – dall’avere il bambino assunto il cognome della madre (art. 262 c.c.), che sebbene coniugata, lo aveva riconosciuto come propria figlio naturale (art. 250, 252 c.c. e 74 legge n. 183 del 1984), posto che la presunzione di paternità di cui all’art. 231 c.c. non opera per il semplice fatto della procreazione da donna coniugata, ma solo quando vi sia anche un atto di nascita di figlio legittimo o, in difetto, il relativo possesso di stato, mentre, quando risulti che la madre abbia dichiarato il figlio come naturale, difettando l’operatività di detta presunzione e dello status di figlio legittimo, non è necessario il disconoscimento ai sensi dell’art.235 c.c., né si frappone alcun ostacolo all’azione per la dichiarazione giudiziale della paternità naturale di persona diversa dal marito”.