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Pensione di reversibilità

L'articolo 9 della legge sul divorzio prevede che in caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un nuovo coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge divorziato, titolare di un assegno periodico di divorzio, ha diritto a percepire la pensione di reversibilità, se non è passato a nuove nozze e se il rapporto di lavoro dal quale trae origine il trattamento pensionistico è anteriore alla sentenza di divorzio.

Se esiste un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni spettanti a quest'ultimo può essere attribuita dal Tribunale al coniuge divorziato, se quest'ultimo è titolare di un assegno di divorzio e non è passato a nuove nozze.

Se in tale condizione si trovano più persone, il Tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni.
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