Il diritto sul Trattamento di Fine Rapporto percepito dall'ex coniuge
L'articolo 12 bis della legge sul divorzio prevede che l'ex coniuge titolare di un assegno periodico di divorzio ha diritto, se non è passato a nuove nozze, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza di divorzio.
Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.
Per esempio: il rapporto di lavoro è durato venti anni ed in relazione a questo periodo viene calcolato il trattamento di fine rapporto; il matrimonio è durato dieci anni, ma solo per otto anni il matrimonio è coinciso con il rapporto di lavoro:
in questo caso il calcolo è:
TFR diviso 20; l'importo che risulta per 40%; l'importo che risulta per 8.