Con il divorzio il matrimonio si scioglie e gli ex coniugi possono contrarre nuove nozze.
La donna perde il diritto di aggiungere il cognome del marito al proprio, ma può chiedere al Tribunale di essere autorizzata a conservare il cognome del marito, quando sussiste un interesse meritevole di tutela suo o dei figli.
L'autorizzazione può essere revocata per motivi di particolare gravità (v. art. 5 legge sul divorzio).
L'obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli nati o adottati durante il matrimonio rimane immutato dopo il divorzio, anche nel caso di passaggio a nuove nozze di uno o entrambi i genitori (v. art. 6 legge sul divorzio).