Divorzio giudiziale
Il coniuge separato che intende ottenere il divorzio -a prescindere dal consenso dell'altro coniuge- può proporre la relativa domanda, per mezzo di un difensore, con un ricorso al Tribunale competente (v. art. 4 legge sul divorzio).
La domanda di divorzio sarà poi notificata all'altro coniuge, il quale dovrà comparire all'udienza fissata davanti al Presidente del Tribunale.
La legge prevede che entrambi i coniugi debbano comparire personalmente alla suddetta udienza davanti al Presidente del Tribunale, affinchè quest'ultimo possa tentare di conciliarli.
Se la conciliazione non riesce o se il coniuge convenuto (al quale è stato notificato il ricorso) non compare, il Presidente emetterà i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e dei figli e nominerà il giudice istruttore davanti al quale proseguirà la causa.