Divorzio congiuntoSe i coniugi trovano un accordo sulle condizioni del divorzio, possono proporre la relativa domanda con un ricorso congiunto, sottoscritto da entrambi (v. art. 4 legge sul divorzio).Il ricorso deve contenere l'indicazione compiuta di tutte le condizioni riguardanti i figli ed i rapporti economici fra i coniugi. Le condizioni sulle quali i coniugi devono trovare un accordo sono dunque: 1. il consenso di entrambi al divorzio; 2. il regime di affidamento dei figli minori e/o la scelta del genitore con il quale dovranno convivere i figli maggiorenni ma non autonomi; 3. il calendario di visite del genitore non convivente con i figli minori; 4. il contributo che il genitore non convivente o non affidatario dovrà pagare all'altro per il mantenimento dei figli: dovrà trattarsi di un assegno mensile, o comunque periodico, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (o secondo altro criterio di rivalutazione automatica); 5. l'assegnazione della casa coniugale, che deve essere effettuata preferibilmente e ove sia possibile in favore del genitore convivente con i figli minori. I coniugi possono concordare che la casa coniugale non venga assegnata ad alcuno di essi (perché, ad esempio, è stata già posta in vendita); 6. l'eventuale assegno di divorzio - mensile o comunque periodico - in favore del coniuge sprovvisto di adeguati redditi propri o che si trovi nell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. I coniugi possono concordare che l'assegno di divorzio venga corrisposto "una tantum", cioè in un'unica soluzione. Il Tribunale dovrà verificare che l'ammontare dell'assegno sia equo ed adeguato. I coniugi possono convenire che nessuno di essi debba corrispondere all'altro un assegno di divorzio. |
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