DivorzioLa legge prevede che il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi e con il divorzio (v. art. 149 c.c.).La legge sul divorzio (L. n. 898 del 1970 e successive modifiche) prevede (all'artico 3) che uno dei coniugi può chiedere lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso nei seguenti casi: - in talune ipotesi -tassativamente indicate- concernenti delitti commessi dall'altro coniuge; - quando l'altro coniuge ha ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all'estero nuovo matrimonio; - quando il matrimonio non è stato consumato; - quando è passata in giudicato la sentenza di rettificazione di sesso a norma della L. n. 164 del 1982; - quando è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale. Statisticamente sono poco frequenti le pronunce di divorzio per delitto, per annullamento del matrimonio o divorzio ottenuto all'estero, per mutamento di sesso (transessualismo). Per quanto riguarda il matrimonio non consumato, tale causa di divorzio è stata introdotta nel nostro ordinamento per evitare evidenti discrasie con l'ordinamento canonico, il quale prevede in questa ipotesi lo scioglimento del matrimonio religioso per effetto di un atto amministrativo, la dispensa cosiddetta "super rato". La causa di divorzio statisticamente più comune è quella della intervenuta separazione personale. La legge precisa che per poter iniziare la causa di divorzio (sia con procedimento giudiziale che congiunto) la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla comparizione dei coniugi davanti al presidente del Tribunale nel procedimento di separazione. Per proporre la domanda di divorzio, dunque, devono essere trascorsi tre anni dal giorno dell'udienza presidenziale nella quale i coniugi sono comparsi personalmente davanti al giudice della separazione, non importa se il procedimento è stato consensuale o giudiziale (o giudiziale che si è poi trasformato in consensuale). La separazione, inoltre, deve essersi protratta "ininterrottamente": l'unica circostanza che può interrompere la separazione è la riconciliazione fra i coniugi. La riconciliazione impedisce dunque il maturare del termine di tre anni per proporre la domanda di divorzio. Affinché si possa ritenere intervenuta la riconciliazione, non basta una temporanea ripresa della coabitazione o dei rapporti fra i coniugi, ma occorre il completo ripristino della convivenza coniugale e della comunione spirituale e materiale. |
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