DivorziOnline | Separazione  image  
Home Page - Divorzi Online Chi siamo - Divorzionline servizi informazioni community news contattaci

Assegno di divorzio

Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio il Tribunale può prevedere un assegno di divorzio a favore del coniuge sprovvisto di mezzi adeguati o che si trovi nell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.

Si tratta di un assegno mensile, o comunque periodico, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.

Nel liquidare l'assegno di divorzio il giudice deve tenere in conto taluni criteri fissati dalla legge:
- le ragioni della decisione (cosiddetto criterio risarcitorio);
- il contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune (cosiddetto criterio compensativo);
- le rispettive condizioni dei coniugi ed il reddito di entrambi (cosiddetto criterio assistenziale).
Detti elementi vanno poi valutati in rapporto alla durata del matrimonio (v. art. 5 legge sul divorzio).

Si tratta di elementi diversi da quelli che il giudice deve valutare per stabilire l'ammontare dell'eventuale assegno di mantenimento a favore del coniuge debole nella separazione.

Il coniuge titolare di un assegno di divorzio acquista diritti sul trattamento di fine rapporto percepito dall'ex coniuge e sulla pensione di reversibilità.

L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il coniuge beneficiario dello stesso passa a nuove nozze.

Le parti possono concordare che l'assegno di divorzio venga corrisposto "una tantum", cioè in un'unica soluzione. Il tribunale dovrà verificare che l'ammontare dell'assegno sia equo ed adeguato.
Il coniuge che riceve l'assegno "una tantum" non potrà vantare successivamente alcuna pretesa patrimoniale e, in generale, i coniugi non potranno successivamente proporre nessuna domanda di contenuto economico: per esempio il beneficiario non potrà chiedere un aumento dell'assegno di divorzio, anche se mutano le condizioni degli ex coniugi, né potrà vantare pretese sul trattamento di fine rapporto percepito dall'ex coniuge; l'obbligato, d'altra parte, non potrà chiedere la riduzione dell'assegno, anche se peggiorano le sue condizioni economiche (v. art. 5 legge sul divorzio).
  Divorzi Online - Consulenze
  Consulenza telefonica
  Consulenza in studio
  Separazione consensuale
  Divorzio congiunto
  Mediazione familiare
 
 
  Consulenza psicologica
 
 
  Regala una consulenza al partner o a un amico in crisi di coppia
  Voucher per consulenza
 
 
 
  Informazioni legali
     Matrimonio
     Separazione
     Divorzio
 
Il divorzio
Il divorzio giudiziale
Il divorzio congiunto
Effetti del divorzio
Affidamento e mantenimento dei figli
Assegnazione della casa familiare
Assegno di divorzio
Il diritto sul TFR percepito dall'ex coniuge
La pensione di reversibilità
La modifica delle condizioni del divorzio
     Convivenza
     Mediazione familiare
  Domande e risposte
  Links Utili
 
 
powered by netplanet home | chi siamo | servizi | informazioni | community | news | contattaci | sitemap copyright
divorzionline.it