La separazione giudiziale si instaura con un ricorso che, attraverso un difensore, uno dei coniugi presenta al Tribunale competente.
A prescindere dalla volontà di separarsi dell'altro, uno dei coniugi può sempre chiedere al Tribunale di pronunciare la separazione personale (v. art. 150 c.c.), quando accadono fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione dei figli: già dalla prima udienza il giudice autorizza i coniugi a vivere separati e, dunque, in primo luogo viene meno il dovere di coabitazione che entrambi i coniugi hanno per effetto del matrimonio.
Alla prima udienza che si tiene davanti al Presidente del Tribunale, poi, quest'ultimo adotta i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, cioè i provvedimenti relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli, all'assegnazione della casa coniugale, all'eventuale assegno di mantenimento a favore del coniuge sprovvisto di adeguati redditi propri.
I fatti che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza possono essere molteplici e possono essere anche non legati ad un comportamento dei coniugi (si pensi, ad esempio, ad uno stato di conflitto che deriva da semplice incompatibilità di carattere).
In questi casi, e comunque in mancanza di una domanda di addebito proposta da uno dei coniugi, la separazione non sarà addebitata ad alcuno dei coniugi.