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Separazione consensuale

Se i coniugi trovano un accordo sulle condizioni della loro separazione, possono fare congiuntamente domanda di separazione all'autorità giudiziaria (con un unico ricorso, sottoscritto da entrambi), instaurando il procedimento di separazione consensuale (v. art. 158 c.c.).

Il ricorso per la separazione consensuale può contenere diverse clausole e pattuizioni, fra loro eterogenee.

Occorre dunque distinguere il cosiddetto "contenuto minimo" della separazione consensuale, costituito da quegli accordi che riguardano direttamente la separazione e che hanno ad oggetto gli obblighi che derivano dal matrimonio, da altri accordi che possono intervenire fra i coniugi in occasione della separazione, come ad esempio gli accordi che riguardano la divisione dei beni in comune.

Il cosiddetto "contenuto minimo della separazione" è infatti costituito da quelle clausole che i coniugi devono necessariamente prevedere per potersi separare consensualmente. Tali convenzioni fra i coniugi non possono acquistare efficacia se non vengono omologate dal Tribunale.

Le altre pattuizioni che intervengono solitamente fra i coniugi in occasione della separazione, come ad esempio quelle che riguardano la divisione dei beni in comunione o quelle con le quali un coniuge trasferisce all'altro la proprietà di taluni beni, ben potrebbero essere oggetto di veri e propri contratti fra le parti: esse acquisterebbero piena efficacia anche senza l'omologa del Tribunale (purchè vengano rispettati i requisiti formali previsti dalla legge).

Le questioni sulle quali i coniugi devono necessariamente trovare un accordo per potersi separare consensualmente riguardano esclusivamente:

1. il consenso di entrambi alla separazione;

2. il regime di affidamento dei figli minori e/o la scelta del coniuge con il quale dovranno convivere i figli maggiorenni ma non autonomi;

3. il calendario di visite del genitore non convivente con i figli minori ;

4. il contributo che il coniuge non convivente o non affidatario dovrà pagare all'altro per il mantenimento dei figli: dovrà trattarsi di un assegno mensile, o comunque periodico, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (o secondo altro criterio di rivalutazione automatica);

5. l'assegnazione della casa coniugale, che deve essere effettuata preferibilmente e ove sia possibile in favore del coniuge convivente con i figli minori.
I coniugi possono concordare che la casa coniugale non venga assegnata ad alcuno di essi (perché, ad esempio, è stata già posta in vendita);

6. l'eventuale assegno di mantenimento, mensile o comunque periodico, in favore del coniuge sprovvisto di adeguati redditi propri.
I coniugi possono convenire che ciascuno provveda da sé al proprio mantenimento.

In mancanza di un accordo fra i coniugi su una delle suddette condizioni, la separazione non può essere omologata.

Non occorre invece che i coniugi trovino un accordo anche su altre questioni, come la divisione dei beni in comunione. Se però un accordo esiste anche su tali questioni, esso può essere inserito fra le condizioni della separazione consensuale.
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