Se la convivenza è divenuta intollerabile per il comportamento di uno dei coniugi, tenuto in violazione di doveri coniugali, la separazione sarà addebitata a quest'ultimo, sempre che risulti provato che è stato proprio quel comportamento a provocare il fallimento del matrimonio, rendendo non più tollerabile la vita in comune.
La legge prevede infatti che: il giudice, pronunziando la separazione dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto (dal coniuge interessato) a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 150, 2° comma, c.c.).
La principale conseguenza della pronuncia di addebito è che il coniuge responsabile della crisi dell'unione, al quale è stata addebitata la separazione, perde il diritto di ricevere l'assegno di mantenimento che gli sarebbe spettato nel caso di mancanza di adeguati redditi propri.
Egli ha solo il diritto, se esistono i requisiti previsti dalla legge, ad un assegno alimentare (v. art. 156 c.c.).
Il mantenimento comprende la soddisfazione di tutte le esigenze di vita di una persona (abitazione, viaggi, studio, ecc..).
Gli alimenti comprendono la soddisfazione delle esigenze minime di vita di una persona (il vitto ed un alloggio).