Inadempienze e violazioni del genitoreLa nuova legge sull'affidamento condiviso (legge n. 54 del 2006) prevede che se insorgono controversie tra i genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell'affidamento è competente a decidere il giudice del procedimento di separazione o divorzio in corso. Se le controversie insorgono invece dopo la conclusione del procedimento di separazione o di divorzio, il genitore interessato può rivolgersi al Tribunale del luogo di residenza del minore.Il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. Se il giudice riscontra gravi inadempienze, o atti che arrecano pregiudizio al minore, oppure atti che ostacolano il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, può non solo modificare i provvedimenti in vigore, ma anche prevedere delle sanzioni a carico del genitore inadempiente. Le sanzioni previste sono: 1) ammonizione del genitore inadempiente; 2) condanna al risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore; 3) condanna al risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro; 4) condanna del genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende. Nel caso di violazione degli obblighi di natura economica, poi, la legge prevede sanzioni penali nei confronti del genitore che viene meno agli obblighi di mantenimento (ex art. 12 -sexies Legge n. 898 del 1970). |
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