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Assegnazione della casa coniugale

L'articolo 155-quater del codice civile prevede che: il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli.

L'assegnazione della casa è un provvedimento che il giudice può adottare per tutelare l'interesse dei figli minori a conservare l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti e delle consuetudini in cui si è espressa la vita della famiglia. Tale provvedimento, pertanto, in mancanza di figli minori, non può essere adottato per tutelare le esigenze del coniuge economicamente debole.

La legge prevede poi che dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori.
L' assegnazione della casa, specialmente nelle grandi città, dove il valore degli immobili è alto, incide in maniera rilevante sugli assetti economici della separazione. Il giudice dunque, nel liquidare gli assegni di mantenimento per i figli e/o per l'altro coniuge, deve tenere conto del fatto che, se l'obbligato al pagamento di tali assegni è il coniuge estromesso dalla casa coniugale, questi dovrà affrontare anche le spese per la propria sistemazione abitativa.

Il coniuge estromesso non perde la titolarità dei suoi diritti sulla casa in seguito al provvedimento di assegnazione: rimane proprietario o comproprietario dell'immobile. Egli perde, invece, le facoltà di abitare e di disporre materialmente della casa, perché il provvedimento di assegnazione crea un diritto di godimento a favore del coniuge assegnatario.

Il provvedimento di assegnazione, se trascritto nei registri immobiliari, può essere opposto ai terzi acquirenti dell'immobile: gli acquirenti diventano proprietari dell'immobile, ma, esattamente come il loro venditore, non ne potranno disporre materialmente fino a quando il provvedimento di assegnazione non venga revocato dall'autorità giudiziaria (quando il diritto di godimento viene meno).

Il diritto al godimento della casa familiare viene meno quando i figli divengono maggiorenni e autonomi, ma - sulla base della novella del 2006 - anche nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio.
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