Assegno di mantenimento per il coniugeIl coniuge al quale non è addebitata la separazione ha diritto di ricevere dall'altro un assegno di mantenimento, se è sprovvisto di adeguati redditi propri (v. art. 156 c.c.).Si tratta di un assegno mensile, o comunque periodico, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione i presupposti per ottenere l'assegno di mantenimento sono, in buona sostanza: - la non addebitabilità della separazione al coniuge che chiede il mantenimento; - la mancanza di adeguati redditi propri: affinché si abbia tale requisito non occorre uno stato di indigenza o di totale assenza di mezzi di sostentamento, ma deve sussistere una notevole disparità economica fra i due coniugi; - l'impossibilità per il coniuge che chiede il mantenimento di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio. Per stabilire la concreta entità di tale assegno, il giudice deve quindi valutare la situazione economica complessiva di entrambi i coniugi, tenendo conto non solo dei redditi, ma anche del patrimonio degli stessi e della loro capacità di lavoro. Il giudice, compiuta la suddetta valutazione, può anche statuire che ciascuno dei coniugi provveda autonomamente al proprio mantenimento.
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