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Regime patrimoniale

Comunione legale dei beni
In costanza di matrimonio, salvo diverso accordo tra i coniugi, il regime patrimoniale stabilito dalla legge è quello della comunione dei beni. Il regime della comunione legale può essere derogato al momento della celebrazione del matrimonio per volontà concorde degli sposi, i quali possono dunque optare per il regime della separazione dei beni.
La scelta del regime di separazione può essere fatta anche successivamente alla celebrazione del matrimonio, con atto avente la forma di atto pubblico (redatto da un notaio).
Fanno parte della comunione tutti quei beni che sono stati acquistati congiuntamente o separatamente dai coniugi dopo il matrimonio. Essi appartengono in parti uguali al marito ed alla moglie. In particolare ricadono in comunione:
  • gli acquisti compiuti dai coniugi dopo il matrimonio;
  • le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio (art. 177, 1° co. c.c.);
  • gli utili ed incrementi di azienda di proprietà di uno solo dei coniugi anteriormente al matrimonio, ma gestita da entrambi;
  • i risparmi dei coniugi.
    Sono invece esclusi dalla comunione i seguenti beni (art. 179 cc.):
  • beni di cui il coniuge era titolare prima del matrimonio;
  • beni acquistati da un coniuge per successione o donazione (salvo non sia espressamente dichiarato che sono attribuiti alla comunione);
  • beni di uso strettamente personale;
  • beni che servono all'esercizio della professione;
  • beni ottenuti a titolo di risarcimento danni;
  • pensione per la perdita totale o parziale della capacità lavorativa;
  • beni acquistati con il prezzo del trasferimento di altri beni personali o con il loro scambio, purché espressamente dichiarato.

Lo scioglimento della comunione si può ottenere nelle seguenti ipotesi:
  • morte di uno dei coniugi;
  • dichiarazione di morte o di assenza presunta;
  • sentenza di divorzio;
  • sentenza o decreto di omologa della separazione personale;
  • fallimento di uno dei coniugi;
  • annullamento del matrimonio;
  • accordo convenzionale di abbandono del regime di comunione legale;
  • separazione giudiziale dei beni.
Con il venir meno della comunione, si può procedere alla divisione giudiziale dei beni in comune.  

Separazione dei beni
Come sopra accennato, la legge consente ai coniugi di scegliere il regime patrimoniale della separazione. Tale regime patrimoniale deve essere adottatato congiuntamente mediante una dichiarazione espressa dei coniugi da manifestare durante la celebrazione del matrimonio, o anche successivamente (con atto notarile). Nel caso di separazione dei beni, ciascun coniuge rimane titolare esclusivo, non solo dei beni acquistati antecedentemente al matrimonio, ma anche di quelli conseguiti successivamente.  

Forme alternative al regime patrimoniale di comunione e separazione dei beni
  • Comunione convenzionale
    I coniugi, con apposito atto redatto da un notaio, possono costituire un regime patrimoniale che deroga al regime di comunione previsto dalla legge. Concretamente i coniugi hanno una autonomia limitata: con il suddetto atto pubblico possono solo ricomprendere nel regime di comunione alcuni beni che per legge ne sarebbero esclusi, o, entro precisi limiti, escludere taluni beni dalla comunione.
  • Fondo patrimoniale
    Per accordo tra i coniugi è possibile costituire un fondo patrimoniale, adottando un regime specifico per far fronte esclusivamente alle necessità della famiglia, mediante un vincolo di destinazione di particolari beni. Il fondo può essere costituito da entrambi i coniugi, oppure per volontà di uno solo di essi, con atto pubblico.
    Il fondo può essere costituito anche per volontà di un terzo, con atto pubblico o mediante testamento.
    Nel fondo possono rientrare solo beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, oppure titoli di credito.
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