Diritti e doveri dei coniugiL'articolo 143 del codice civile prevede che dal matrimonio derivano gli obblighi reciproci alla coabitazione, alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale e alla collaborazione nell'interesse della famiglia.Si tratta di obblighi di contenuto personale (coabitazione, fedeltà, assistenza morale) e patrimoniale (assistenza materiale). La violazione di tali obblighi può dar luogo all'addebito della separazione, quando dal comportamento del coniuge è derivata l'impossibilità della prosecuzione della convivenza o un pregiudizio per i figli. Il comportamento del coniuge che, abbandonando senza giusta causa il domicilio domestico, fa mancare i mezzi di sussistenza ai propri congiunti, può integrare il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'articolo 570 del codice penale. La proposizione della domanda di separazione, o di annullamento del matrimonio, o di divorzio costituisce giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare. Il matrimonio impone poi ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di questi ultimi (art. 147 c.c.). I genitori devono provvedere al mantenimento dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo (art. 148 c.c.). |
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