Così come l'ordinamento omette di disciplinare i rapporti della coppia nella fase della convivenza, così pure omette di fornire una disciplina della fase "patologica" del fenomeno, costituito dalla rottura dell'unione di fatto e dalla separazione dei conviventi.
Da ciò derivano una serie di precise conseguenze.
In primo luogo l'ex convivente, anche se totalmente sprovvisto di mezzi economici e indipendentemente dalla durata della convivenza, non può vantare nei confronti dell'altro alcuna pretesa di ordine economico relativa al proprio mantenimento.
Con riguardo alla casa nella quale si è svolta la convivenza, nel caso in cui quest'ultima sia di proprietà esclusiva di uno dei componenti della coppia, nessun diritto con riguardo all'assegnazione di essa si può ipotizzare in capo all'altro convivente.
Diverso è il discorso che riguarda il diritto del figlio naturale minorenne di continuare ad abitare nella casa familiare insieme al genitore al quale è affidato (per il quale rimandiamo alla sezione relativa alla filiazione naturale).
Nel caso in cui la casa nella quale si è svolta la convivenza sia condotta in locazione da uno dei partner, occorre sottolineare che la Corte Costituzionale, con sentenza additiva n. 404 del 1988, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 6 della L. n. 392 del 1978 (cosiddetta legge sull'equo canone) nella parte in cui non prevede la successione nel contratto di locazione del convivente more uxorio.
La Corte di Cassazione, dunque, in applicazione dei principi enunciati da detta sentenza, ha affermato il diritto del convivente di continuare ad abitare nella casa comune, nel caso in cu i l'altro, titolare del contratto di locazione, abbia deciso di allontanarsi dalla comune dimora.