Dal fatto che i legami, di natura personale e patrimoniale, che intercorrono fra i conviventi non sono vincolanti giuridicamente deriva che l'inadempimento non è giuridicamente sanzionato.
Così, ad esempio, un marito che si allontana dal domicilio domestico facendo mancare mezzi economici al coniuge in stato di bisogno può rispondere del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.).
Nessuna conseguenza giuridica sfavorevole, invece, può derivare a colui che faccia mancare i mezzi economici necessari al mantenimento del convivente, ma si potrà solo avere la conseguenza della riprovazione da parte del gruppo sociale in cui il soggetto vive.
Le prestazioni reciproche per l'assistenza materiale, infatti, costituiscono l'esecuzione spontanea di doveri che sono tali non già per la legge, ma solo per l'etica e la morale del momento storico.
Le elargizioni prestate al convivente, dunque, costituiscono l'adempimento di "obbligazioni naturali" (art. 2034 c.c.), obbligazioni che (al contrario di quelle giuridiche) non producono altro effetto oltre a quello della cosiddetta "soluti retentio": l'impossibilità di ottenere la restituzione di quanto si è spontaneamente pagato.
E così, se normalmente quando si effettua un pagamento senza esservi obbligati per legge (per esempio, per errore) è sempre possibile chiederne la restituzione, il convivente che, pur non essendovi obbligato, durante la convivenza ha spontaneamente effettuato elargizioni per la conduzione del menage familiare e per il mantenimento del partner non potrà ottenerne la restituzione.
Non sono inoltre in alcun modo applicabili alla convivenza "more uxorio" le norme sulla comunione fra i coniugi e, pertanto, gli acquisti effettuati durante la convivenza entrano nel patrimonio di colui che li ha effettuati, restando rigidamente separati i patrimoni dei due componenti della coppia.