Sono figli naturali quelli nati da genitori non uniti in matrimonio fra loro.
Il riconoscimento del figlio naturale comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi (art. 261 c.c.).
Entrambi i genitori, pertanto, hanno l'obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli naturali, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli (art. 147 c.c.).
La legge n. 54 del 2006 sull'affidamento condiviso prevede che le norme in essa contenute sono applicabili alle controversie riguardanti l'affidamento ed il mantenimento dei figli naturali. Rimandiamo dunque il lettore a quanto esposto nella sezione relativa al mantenimento ed affidamento dei figli minori nella separazione.