L'accordo di convivenza č un contratto atipico con il quale i conviventi "more uxorio" possono disciplinare molteplici aspetti patrimoniali del proprio menāge.
La materia degli accordi di convivenza, con i problemi legati all'individuazione della natura giuridica, della validitā ed efficacia di tali accordi privati, č assai complessa.
Dovendo necessariamente semplificare e sintetizzare, in questa sede č opportuno chiarire che non č possibile disciplinare con detti accordi i legami di natura personale fra i conviventi, come il dovere di fedeltā reciproca (per esempio prevedendo una sanzione pecuniaria in caso di infedeltā di uno dei conviventi), o il dovere di coabitazione, o quello di collaborazione ed assistenza morale.
Ciō deriva dalla inidoneitā di una fonte normativa privata (il contratto) a sostituirsi ad una fonte legale (l'istituto del matrimonio).
Gli aspetti che, invece, possono essere regolati sono quelli economici e patrimoniali, come:
- il mantenimento di uno dei partner;
- la responsabilitā per le obbligazioni assunte nell'interesse comune;
- il regime degli acquisti effettuati durante la convivenza;
- il diritto di abitazione sulla casa familiare.
Tali aspetti possono essere regolati (entro certi limiti) non solo per il periodo della convivenza, ma anche per l'eventualitā di una separazione.
Per la validitā dell'accordo, inoltre, i componenti della coppia devono avere entrambi lo stato libero: devono essere celibe/ nubile o divorziato/a.
Una convivenza more uxorio con un terzo, posta in essere da un coniuge in costanza di matrimonio, costituisce violazione del dovere di fedeltā coniugale ed č dunque un comportamento illecito, la cui illiceitā incide sulla validitā dell'accordo di convivenza.